Bloccare mutuo prima casa
Mutuo prima casa / Credit: Pixabay

In un contesto economico segnato prima dalla pandemia e poi dalla crisi energetica e geopolitica, molte famiglie si sono trovate in difficoltà nel rispettare gli impegni presi con le banche. Una delle misure più utili per chi non riesce a far fronte al pagamento delle rate mensili è la possibilità di sospendere temporaneamente il mutuo prima casa.

Fino al 31 dicembre 2022 è possibile richiedere la sospensione delle rate per mutui fino a 400.000 euro, evitando di essere segnalati come cattivi pagatori. In questa guida vediamo come bloccare un mutuo prima casa per necessità, chi può accedervi e in che modo presentare domanda.

Chi può chiedere il blocco del mutuo

La misura è stata introdotta attraverso il Fondo Gasparrini, prorogato fino alla fine del 2022. Consente di sospendere il pagamento delle rate fino a un massimo di 18 mesi, senza costi di istruttoria né commissioni da parte della banca.

Rispetto alla versione precedente del fondo, il limite massimo del mutuo agevolabile è stato aumentato da 250.000 a 400.000 euro. Inoltre, l’accesso alla sospensione è stato esteso a categorie più ampie, tra cui:

  • liberi professionisti e lavoratori autonomi con calo del fatturato superiore al 33% rispetto allo stesso trimestre del 2019;
  • ditte individuali in difficoltà economica a seguito della crisi;
  • cooperative edilizie a proprietà indivisa, se almeno il 10% dei soci utilizza l’immobile come abitazione principale;
  • mutuatari subentrati che rispettano i requisiti di accesso al fondo.

La misura riguarda esclusivamente i mutui per l’acquisto della prima casa. Sono esclusi quelli destinati a ristrutturazione o costruzione dell’immobile. Come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, i mutui già sospesi possono essere nuovamente congelati se le rate sono state riprese per almeno 3 mesi consecutivi.

Sospensione del mutuo: i casi ammessi

La sospensione del mutuo è prevista per le persone che, nei tre anni precedenti, si siano trovate in una delle seguenti condizioni:

  • perdita del lavoro per dipendenti a tempo indeterminato;
  • scadenza o mancato rinnovo di contratto a termine o parasubordinato;
  • interruzione di contratti di collaborazione o agenzia;
  • sospensione dal lavoro per almeno un mese consecutivo, in attesa di ammortizzatori sociali;
  • riduzione dell’orario lavorativo di almeno il 20% per un mese consecutivo;
  • condizione di disabilità riconosciuta (invalidità ≥80%) o decesso del mutuatario, con possibilità di subentro per gli eredi.

Durata della sospensione: i limiti temporali

La durata della sospensione dipende dalla gravità della situazione lavorativa o reddituale. I limiti previsti sono:

  • 18 mesi se la sospensione o riduzione dell’orario supera i 303 giorni consecutivi;
  • 12 mesi se la durata è compresa tra 151 e 302 giorni consecutivi;
  • 6 mesi per sospensioni o riduzioni tra 30 e 150 giorni consecutivi.

Il blocco riguarda sia la quota capitale che il 50% degli interessi, mentre l’altro 50% resta a carico del mutuatario.

Come presentare domanda

La richiesta deve essere fatta scaricando l’apposito modulo dal sito della Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Una volta compilato, va consegnato alla filiale della banca presso cui è stato sottoscritto il mutuo, allegando la documentazione necessaria. Non è richiesto l’ISEE.

I documenti da allegare variano a seconda della condizione:

  • lettera di licenziamento o documenti che attestano dimissioni per giusta causa;
  • contratto di lavoro e comunicazione di cessazione (per contratti a termine);
  • certificazione ASL che attesti invalidità o handicap grave;
  • documento relativo alla cassa integrazione o sospensione lavorativa ≥30 giorni.

La banca ha 10 giorni di tempo per trasmettere la domanda a Consap, che entro altri 20 giorni deve approvare o respingere la richiesta. In caso di mancata risposta entro i termini, la sospensione si intende concessa. Il blocco del mutuo si attiva dunque entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.